Ai sensi del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n.
231
S.T.A., con delibera del 22/12/2021, ha adottato un "Modello di
organizzazione, gestione e controllo", con lo scopo di escludere la
responsabilità amministrativa di S.T.A. nel caso di commissione
dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 da parte di soci, amministratori,
dipendenti o, in generale, collaboratori.
Sono “Destinatari” del presente Modello e, in quanto tali,
sono tenuti, nell’ambito delle rispettive responsabilità e
competenze, alla conoscenza ed osservanza dello stesso:
- componenti degli organi sociali (soci, amministratori, membri
collegio sindacale, revisori);
- componenti dell’Organismo di Vigilanza;
- dipendenti;
- collaboratori;
- fornitori e consulenti esterni;
- chiunque altro instauri, a qualsiasi titolo, rapporti di
collaborazione con la S.T.A.
I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti, pertanto, a
rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei
doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai
rapporti giuridici di natura giuslavorista instaurati con la
Società.
La Società vigila sull’osservanza delle disposizioni
contenute nel Modello assicurando la trasparenza delle azioni correttive
poste in essere in caso di violazione dello stesso.
La Società si impegna a diffondere, nella propria organizzazione
ed all’esterno, i contenuti del Modello ed i successivi
aggiornamenti in modo completo, accurato e continuo.
In forza di quanto espressamente stabilito nel D.lgs. 231/2001 (art.6,
terzo comma), i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di
comportamento o linee guida redatti dalle associazioni rappresentative e
di categoria, e comunicate al ministero di giustizia. Il presente
Modello è redatto in conformità alle linee guida di
Confindustria.
Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza delle
regole e dei principi contenuti nel presente Modello è affidato
ad un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e
di controllo.
IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
La responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche
Il Decreto Legislativo 231/2001 “disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica” – emanato in esecuzione della delega di cui
all’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 - ha
introdotto nel sistema normativo italiano il concetto di
responsabilità penale per le persone giuridiche, adeguando la
normativa interna ad alcune convenzioni internazionali cui
l’Italia aveva già da tempo aderito.
Il citato decreto ha introdotto per la prima volta in Italia una
responsabilità diretta delle persone giuridiche (società,
associazioni, enti, etc.) per alcuni reati, commessi
nell’interesse o a vantaggio delle stesse da:
- persone che rivestono funzioni di rappresentanza,
amministrazione o direzione della società o di una sua
unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e
funzionale nonché da persone che esercitano, di fatto, la
gestione e il controllo della stessa (cosiddetti
soggetti apicali);
- persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei
soggetti sopra indicati (cosiddetti soggetti
subordinati).
Tale responsabilità, denominata amministrativa dal legislatore,
ma caratterizzata dall’esistenza di profili di rilievo penale a
carico della persona giuridica, si affianca, e non si sostituisce, alla
responsabilità della persona fisica che ha commesso il
reato.
La responsabilità amministrativa della persona giuridica viene
esclusa nell’ipotesi in cui il soggetto agente abbia commesso il
fatto nell’interesse esclusivo proprio o di terzi
estranei.
La nuova responsabilità amministrativa introdotta dal decreto
mira innanzitutto a colpire il patrimonio delle società e degli
enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione di alcune
fattispecie criminose specificamente individuate. È quindi
prevista, in ogni caso, l’applicazione di una sanzione pecuniaria
in misura variabile a seconda della gravità del reato e della
capacità patrimoniale della società. Per le ipotesi
più gravi sono previste anche misure interdittive quali la
sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare
con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione
dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o
revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e
servizi.
Gli articoli 6 e 7 del decreto prevedono, tuttavia, una forma di esonero
dalla responsabilità qualora la Società dimostri di aver
adottato ed efficacemente attuato
Modelli di organizzazione,
gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione
dei reati considerati. Il sistema prevede, inoltre, l’istituzione
di un organismo di controllo interno alla società
(
Organismo di Vigilanza) con il compito di vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza dei Modelli, nonché di
curarne l’aggiornamento.
I Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:
- individuare i processi e le attività nel cui ambito
possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli e procedure utili a prevenire la
commissione dei reati;
- individuare modalità di gestione delle risorse
finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti
dell’organismo (OdV) deputato a vigilare sul funzionamento
e sull’osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il
mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
Criteri di imputazione della responsabilità in capo alla
società
I presupposti oggettivi per l’applicazione della disciplina di cui
al D.lgs. 231/2001 si evincono dall’art. 5 del medesimo decreto e
sono:
- la commissione da parte dei soggetti apicali o
subordinati di uno dei reati previsti dal Decreto;
- la commissione del fatto costituente reato in tutto o anche solo
in parte, nell’interesse o a vantaggio
della società.
Il concetto d’
interesse è strettamente
connesso ad un concetto di finalizzazione del reato: affinché
sussista, è sufficiente che il reato sia stato compiuto con
l’intenzione di far acquisire alla società una
utilità economica senza, peraltro, richiedere che questa venga
effettivamente conseguita.
Il termine
vantaggio, invece, fa riferimento alla
concreta acquisizione di un’utilità economica, da parte
della società, a prescindere dalle intenzioni che hanno spinto
l’agente al compimento del reato.
In altri termini, l’interesse deve essere valutato ex ante, il
vantaggio ex post.
Pertanto, accertato il compimento di uno dei reati sopra elencati, da
parte dei soggetti funzionalmente collegati alla società, per la
sussistenza della responsabilità in capo allo stesso sarà
sufficiente che tali soggetti abbiano commesso il fatto per favorire in
termini economici la società medesima; e ciò anche se da
una verifica ex post si accerta che tale utilità non è
stata conseguita.
Se poi, ed in alternativa, a prescindere dalle intenzioni che hanno
mosso la condotta degli autori del reato presupposto, la società
ha conseguito un effettivo vantaggio economico, la società
sarà chiamata a rispondere per il fatto compiuto dagli
stessi.
A riguardo bisogna distinguere due ipotesi:
1. Per i reati commessi da soggetti in posizione “apicale”,
il D.lgs. 231/2001 introduce una sorta di presunzione relativa di
responsabilità della società, dal momento che si prevede
l’esclusione della sua responsabilità solo qualora essa
dimostri:
- che «l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente
attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
specie di quello verificatosi»;
- che «il compito di vigilare sul funzionamento e
l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento
è stato affidato ad un Organismo della società
dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»;
- che «le persone hanno commesso il reato eludendo
fraudolentemente i Modelli di organizzazione e di
gestione»;
- che «non vi è stata omessa o insufficiente
vigilanza da parte dell’Organismo dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo».
Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente
affinché la responsabilità della società possa
essere esclusa.
2.
Se il reato è stato commesso da
soggetti in posizione “subordinata”, non
sussiste la presunzione di responsabilità in capo alla
società: affinché questa risponda, sarà onere del
magistrato nelle more del processo, accertare che la commissione del
reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di
direzione o vigilanza.
In questa ipotesi, il D.lgs. 231/2001 riconduce la responsabilità
ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano
tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi
delegati).
L’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre
«se la società, prima della commissione del reato, ha
adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione
e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello
verificatosi».
Il presupposto di esclusione della responsabilità:
l’adozione e l’effettiva implementazione del
Modello
Il D.lgs. 231/2001 non disciplina analiticamente la natura e le
caratteristiche del Modello di organizzazione, limitandosi a dettare
alcuni principi di ordine generale, parametrati in funzione dei
differenti soggetti che potrebbero commettere un reato.
La finalità del Modello è di prevedere un
sistema
di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non
intenzionalmente, in totale sintonia con il concetto di elusione
fraudolenta previsto dall’art. 6 del decreto.
Il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve
essere considerato, al contrario, un apparato dinamico che permette alla
società di eliminare, attraverso una corretta e mirata
implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze
che, al momento della sua creazione, non era possibile
individuare.
IL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA
S.T.A.
Obiettivi e finalità del Modello
Con l’adozione del Modello, la società S.T.A. s.r.l.si pone
l’obiettivo di dotarsi di un sistema di controllo interno che
risponda alle finalità e alle prescrizioni del D.
Lgs.231/2001.
La finalità del Modello è di attuare un sistema di
prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente,
in totale sintonia con il concetto di elusione fraudolenta del Modello
previsto dall’art. 6 del decreto.
In particolare, mediante l’individuazione dei processi e delle
attività esposti al rischio di reato il Modello si propone le
finalità di:
- promuovere e valorizzare in misura ancora maggiore una cultura
etica al proprio interno, in un’ottica di correttezza e
trasparenza nella conduzione degli affari;
- diffondere la necessaria consapevolezza in tutti coloro che
operano in nome e per conto della Società di poter
incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute
nel Modello, in un illecito sanzionabile, sul piano penale ed
amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei
confronti della Società;
- sottolineare che tali forme di comportamento illecito sono
sistematicamente condannate dalla Società, in quanto sono
contrarie ai principi etico - sociali cui si attiene, oltre che
alle disposizioni di legge;
- informare tutti gli interessati che la violazione delle
prescrizioni contenute nel Modello organizzativo di gestione e
controllo comporterà l’applicazione di sanzioni,
ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- introdurre un meccanismo che consenta di istituire un processo
permanente di analisi delle attività aziendali, volto a
individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente
configurarsi i reati indicati dal Decreto;
- introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo
debba conformarsi così da poter prevenire nel concreto il
rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle
specifiche attività emerse a seguito
dell’attività di analisi delle aree sensibili;
- istituzione dell’Organismo di Vigilanza con il compito di
vigilare sul corretto funzionamento e l’osservanza del
Modello e di curarne il suo aggiornamento.
Elementi del Modello
Il presente Modello si fonda sui seguenti elementi, tra loro integrati:
- Codice Etico;
- Struttura Organizzativa;
- Poteri autorizzativi e di firma;
- Attori del controllo (governance);
- Sistema di procedure;
- Mappatura delle aree a rischio e dei controlli;
- Sistema Disciplinare;
- Formazione e informazione relativamente al Modello e al Decreto.