Ai sensi del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231
S.T.A., con delibera del 22/12/2021, ha adottato un "Modello di organizzazione, gestione e controllo", con lo scopo di escludere la responsabilità amministrativa di S.T.A. nel caso di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 da parte di soci, amministratori, dipendenti o, in generale, collaboratori.
Sono “Destinatari” del presente Modello e, in quanto tali, sono tenuti, nell’ambito delle rispettive responsabilità e competenze, alla conoscenza ed osservanza dello stesso:
- componenti degli organi sociali (soci, amministratori, membri collegio sindacale, revisori);
- componenti dell’Organismo di Vigilanza;
- dipendenti;
- collaboratori;
- fornitori e consulenti esterni;
- chiunque altro instauri, a qualsiasi titolo, rapporti di collaborazione con la S.T.A.
I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti, pertanto, a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici di natura giuslavorista instaurati con la Società.
La Società vigila sull’osservanza delle disposizioni contenute nel Modello assicurando la trasparenza delle azioni correttive poste in essere in caso di violazione dello stesso.
La Società si impegna a diffondere, nella propria organizzazione ed all’esterno, i contenuti del Modello ed i successivi aggiornamenti in modo completo, accurato e continuo.
In forza di quanto espressamente stabilito nel D.lgs. 231/2001 (art.6, terzo comma), i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento o linee guida redatti dalle associazioni rappresentative e di categoria, e comunicate al ministero di giustizia. Il presente Modello è redatto in conformità alle linee guida di Confindustria.
Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza delle regole e dei principi contenuti nel presente Modello è affidato ad un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
Il Decreto Legislativo 231/2001 “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” – emanato in esecuzione della delega di cui all’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 - ha introdotto nel sistema normativo italiano il concetto di responsabilità penale per le persone giuridiche, adeguando la normativa interna ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia aveva già da tempo aderito.
Il citato decreto ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità diretta delle persone giuridiche (società, associazioni, enti, etc.) per alcuni reati, commessi nell’interesse o a vantaggio delle stesse da:
- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, di fatto, la gestione e il controllo della stessa (cosiddetti soggetti apicali);
- persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti soggetti subordinati).
Tale responsabilità, denominata amministrativa dal legislatore, ma caratterizzata dall’esistenza di profili di rilievo penale a carico della persona giuridica, si affianca, e non si sostituisce, alla responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato.
La responsabilità amministrativa della persona giuridica viene esclusa nell’ipotesi in cui il soggetto agente abbia commesso il fatto nell’interesse esclusivo proprio o di terzi estranei.
La nuova responsabilità amministrativa introdotta dal decreto mira innanzitutto a colpire il patrimonio delle società e degli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione di alcune fattispecie criminose specificamente individuate. È quindi prevista, in ogni caso, l’applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a seconda della gravità del reato e della capacità patrimoniale della società. Per le ipotesi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Gli articoli 6 e 7 del decreto prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la Società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato
Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati considerati. Il sistema prevede, inoltre, l’istituzione di un organismo di controllo interno alla società (
Organismo di Vigilanza) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei Modelli, nonché di curarne l’aggiornamento.
I Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:
- individuare i processi e le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli e procedure utili a prevenire la commissione dei reati;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo (OdV) deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
Criteri di imputazione della responsabilità in capo alla società
I presupposti oggettivi per l’applicazione della disciplina di cui al D.lgs. 231/2001 si evincono dall’art. 5 del medesimo decreto e sono:
- la commissione da parte dei soggetti apicali o subordinati di uno dei reati previsti dal Decreto;
- la commissione del fatto costituente reato in tutto o anche solo in parte, nell’interesse o a vantaggio della società.
Il concetto d’
interesse è strettamente connesso ad un concetto di finalizzazione del reato: affinché sussista, è sufficiente che il reato sia stato compiuto con l’intenzione di far acquisire alla società una utilità economica senza, peraltro, richiedere che questa venga effettivamente conseguita.
Il termine
vantaggio, invece, fa riferimento alla concreta acquisizione di un’utilità economica, da parte della società, a prescindere dalle intenzioni che hanno spinto l’agente al compimento del reato.
In altri termini, l’interesse deve essere valutato ex ante, il vantaggio ex post.
Pertanto, accertato il compimento di uno dei reati sopra elencati, da parte dei soggetti funzionalmente collegati alla società, per la sussistenza della responsabilità in capo allo stesso sarà sufficiente che tali soggetti abbiano commesso il fatto per favorire in termini economici la società medesima; e ciò anche se da una verifica ex post si accerta che tale utilità non è stata conseguita.
Se poi, ed in alternativa, a prescindere dalle intenzioni che hanno mosso la condotta degli autori del reato presupposto, la società ha conseguito un effettivo vantaggio economico, la società sarà chiamata a rispondere per il fatto compiuto dagli stessi.
A riguardo bisogna distinguere due ipotesi:
1. Per i reati commessi da soggetti in posizione “apicale”, il D.lgs. 231/2001 introduce una sorta di presunzione relativa di responsabilità della società, dal momento che si prevede l’esclusione della sua responsabilità solo qualora essa dimostri:
- che «l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»;
- che «il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»;
- che «le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e di gestione»;
- che «non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».
Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità della società possa essere esclusa.
2.
Se il reato è stato commesso da
soggetti in posizione “subordinata”, non sussiste la presunzione di responsabilità in capo alla società: affinché questa risponda, sarà onere del magistrato nelle more del processo, accertare che la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
In questa ipotesi, il D.lgs. 231/2001 riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).
L’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre «se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».
Il presupposto di esclusione della responsabilità: l’adozione e l’effettiva implementazione del Modello
Il D.lgs. 231/2001 non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello di organizzazione, limitandosi a dettare alcuni principi di ordine generale, parametrati in funzione dei differenti soggetti che potrebbero commettere un reato.
La finalità del Modello è di prevedere un
sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, in totale sintonia con il concetto di elusione fraudolenta previsto dall’art. 6 del decreto.
Il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, al contrario, un apparato dinamico che permette alla società di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.
IL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA S.T.A.
Obiettivi e finalità del Modello
Con l’adozione del Modello, la società S.T.A. s.r.l.si pone l’obiettivo di dotarsi di un sistema di controllo interno che risponda alle finalità e alle prescrizioni del D. Lgs.231/2001.
La finalità del Modello è di attuare un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, in totale sintonia con il concetto di elusione fraudolenta del Modello previsto dall’art. 6 del decreto.
In particolare, mediante l’individuazione dei processi e delle attività esposti al rischio di reato il Modello si propone le finalità di:
- promuovere e valorizzare in misura ancora maggiore una cultura etica al proprio interno, in un’ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
- diffondere la necessaria consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello, in un illecito sanzionabile, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società;
- sottolineare che tali forme di comportamento illecito sono sistematicamente condannate dalla Società, in quanto sono contrarie ai principi etico - sociali cui si attiene, oltre che alle disposizioni di legge;
- informare tutti gli interessati che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello organizzativo di gestione e controllo comporterà l’applicazione di sanzioni, ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- introdurre un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi delle attività aziendali, volto a individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati dal Decreto;
- introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche attività emerse a seguito dell’attività di analisi delle aree sensibili;
- istituzione dell’Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul corretto funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne il suo aggiornamento.
Elementi del Modello
Il presente Modello si fonda sui seguenti elementi, tra loro integrati:
- Codice Etico;
- Struttura Organizzativa;
- Poteri autorizzativi e di firma;
- Attori del controllo (governance);
- Sistema di procedure;
- Mappatura delle aree a rischio e dei controlli;
- Sistema Disciplinare;
- Formazione e informazione relativamente al Modello e al Decreto.