Ai sensi del decreto legislativo dell’8
giugno 2001 n. 231
S.T.A., con delibera del 22/12/2021, ha adottato un
"Modello di organizzazione, gestione e
controllo", con lo scopo di escludere la
responsabilità amministrativa di S.T.A. nel
caso di commissione dei reati previsti dal D.lgs.
231/2001 da parte di soci, amministratori, dipendenti
o, in generale, collaboratori.
Sono “Destinatari” del presente Modello e,
in quanto tali, sono tenuti, nell’ambito delle
rispettive responsabilità e competenze, alla
conoscenza ed osservanza dello stesso:
-
componenti degli organi sociali (soci,
amministratori, membri collegio sindacale,
revisori);
-
componenti dell’Organismo di Vigilanza;
- dipendenti;
- collaboratori;
- fornitori e consulenti esterni;
-
chiunque altro instauri, a qualsiasi titolo,
rapporti di collaborazione con la S.T.A.
I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti,
pertanto, a rispettarne puntualmente tutte le
disposizioni, anche in adempimento dei doveri di
lealtà, correttezza e diligenza che
scaturiscono dai rapporti giuridici di natura
giuslavorista instaurati con la Società.
La Società vigila sull’osservanza delle
disposizioni contenute nel Modello assicurando la
trasparenza delle azioni correttive poste in essere in
caso di violazione dello stesso.
La Società si impegna a diffondere, nella
propria organizzazione ed all’esterno, i
contenuti del Modello ed i successivi aggiornamenti in
modo completo, accurato e continuo.
In forza di quanto espressamente stabilito nel D.lgs.
231/2001 (art.6, terzo comma), i Modelli possono
essere adottati sulla base di codici di comportamento
o linee guida redatti dalle associazioni
rappresentative e di categoria, e comunicate al
ministero di giustizia. Il presente Modello è
redatto in conformità alle linee guida di
Confindustria.
Il compito di vigilare sul funzionamento e
l’osservanza delle regole e dei principi
contenuti nel presente Modello è affidato ad un
Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo.
IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
La responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche
Il Decreto Legislativo 231/2001 “disciplina
della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità
giuridica” – emanato in esecuzione della
delega di cui all’articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300 - ha introdotto nel sistema
normativo italiano il concetto di
responsabilità penale per le persone
giuridiche, adeguando la normativa interna ad alcune
convenzioni internazionali cui l’Italia aveva
già da tempo aderito.
Il citato decreto ha introdotto per la prima volta in
Italia una responsabilità diretta delle persone
giuridiche (società, associazioni, enti, etc.)
per alcuni reati, commessi nell’interesse o a
vantaggio delle stesse da:
-
persone che rivestono funzioni di rappresentanza,
amministrazione o direzione della società o
di una sua unità organizzativa dotata di
autonomia finanziaria e funzionale nonché
da persone che esercitano, di fatto, la gestione e
il controllo della stessa (cosiddetti
soggetti apicali);
-
persone sottoposte alla direzione o vigilanza di
uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti
soggetti subordinati).
Tale responsabilità, denominata amministrativa
dal legislatore, ma caratterizzata
dall’esistenza di profili di rilievo penale a
carico della persona giuridica, si affianca, e non si
sostituisce, alla responsabilità della persona
fisica che ha commesso il reato.
La responsabilità amministrativa della persona
giuridica viene esclusa nell’ipotesi in cui il
soggetto agente abbia commesso il fatto
nell’interesse esclusivo proprio o di terzi
estranei.
La nuova responsabilità amministrativa
introdotta dal decreto mira innanzitutto a colpire il
patrimonio delle società e degli enti che
abbiano tratto vantaggio dalla commissione di alcune
fattispecie criminose specificamente individuate.
È quindi prevista, in ogni caso,
l’applicazione di una sanzione pecuniaria in
misura variabile a seconda della gravità del
reato e della capacità patrimoniale della
società. Per le ipotesi più gravi sono
previste anche misure interdittive quali la
sospensione o revoca di licenze e concessioni, il
divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, l’interdizione
dall’esercizio dell’attività,
l’esclusione o revoca di finanziamenti e
contributi, il divieto di pubblicizzare beni e
servizi.
Gli articoli 6 e 7 del decreto prevedono, tuttavia,
una forma di esonero dalla responsabilità
qualora la Società dimostri di aver adottato ed
efficacemente attuato
Modelli di organizzazione, gestione e
controllo
idonei a prevenire la realizzazione dei reati
considerati. Il sistema prevede, inoltre,
l’istituzione di un organismo di controllo
interno alla società (
Organismo di Vigilanza) con il compito di vigilare sul funzionamento e
sull’osservanza dei Modelli, nonché di
curarne l’aggiornamento.
I Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:
-
individuare i processi e le attività nel
cui ambito possono essere commessi reati;
-
prevedere specifici protocolli e procedure utili a
prevenire la commissione dei reati;
-
individuare modalità di gestione delle
risorse finanziarie idonee a prevenire la
commissione dei reati;
-
prevedere obblighi di informazione nei confronti
dell’organismo (OdV) deputato a vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza del
Modello;
-
introdurre un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel Modello.
Criteri di imputazione della responsabilità
in capo alla società
I presupposti oggettivi per l’applicazione della
disciplina di cui al D.lgs. 231/2001 si evincono
dall’art. 5 del medesimo decreto e sono:
-
la commissione da parte dei
soggetti apicali o subordinati di
uno dei reati previsti dal Decreto;
-
la commissione del fatto costituente reato in
tutto o anche solo in parte, nell’interesse o a vantaggio
della società.
Il concetto d’
interesse
è strettamente connesso ad un concetto di
finalizzazione del reato: affinché sussista,
è sufficiente che il reato sia stato compiuto
con l’intenzione di far acquisire alla
società una utilità economica senza,
peraltro, richiedere che questa venga effettivamente
conseguita.
Il termine
vantaggio, invece, fa
riferimento alla concreta acquisizione di
un’utilità economica, da parte della
società, a prescindere dalle intenzioni che
hanno spinto l’agente al compimento del
reato.
In altri termini, l’interesse deve essere
valutato ex ante, il vantaggio ex post.
Pertanto, accertato il compimento di uno dei reati
sopra elencati, da parte dei soggetti funzionalmente
collegati alla società, per la sussistenza
della responsabilità in capo allo stesso
sarà sufficiente che tali soggetti abbiano
commesso il fatto per favorire in termini economici la
società medesima; e ciò anche se da una
verifica ex post si accerta che tale utilità
non è stata conseguita.
Se poi, ed in alternativa, a prescindere dalle
intenzioni che hanno mosso la condotta degli autori
del reato presupposto, la società ha conseguito
un effettivo vantaggio economico, la società
sarà chiamata a rispondere per il fatto
compiuto dagli stessi.
A riguardo bisogna distinguere due ipotesi:
1. Per i reati commessi da soggetti in posizione
“apicale”, il D.lgs. 231/2001 introduce
una sorta di presunzione relativa di
responsabilità della società, dal
momento che si prevede l’esclusione della sua
responsabilità solo qualora essa dimostri:
-
che «l’organo dirigente ha adottato ed
efficacemente attuato, prima della commissione del
fatto, Modelli di organizzazione e di gestione
idonei a prevenire reati della specie di quello
verificatosi»;
-
che «il compito di vigilare sul
funzionamento e l’osservanza dei modelli e
di curare il loro aggiornamento è stato
affidato ad un Organismo della società
dotato di autonomi poteri di iniziativa e di
controllo»;
-
che «le persone hanno commesso il reato
eludendo fraudolentemente i Modelli di
organizzazione e di gestione»;
-
che «non vi è stata omessa o
insufficiente vigilanza da parte
dell’Organismo dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo».
Le condizioni appena elencate devono concorrere
congiuntamente affinché la
responsabilità della società possa
essere esclusa.
2.
Se il reato è stato
commesso da
soggetti in posizione
“subordinata”, non sussiste la presunzione di
responsabilità in capo alla società:
affinché questa risponda, sarà onere del
magistrato nelle more del processo, accertare che la
commissione del reato sia stata resa possibile
dall’inosservanza degli obblighi di direzione o
vigilanza.
In questa ipotesi, il D.lgs. 231/2001 riconduce la
responsabilità ad un inadempimento dei doveri
di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente
sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi
delegati).
L’inosservanza degli obblighi di direzione o
vigilanza non ricorre «se la società,
prima della commissione del reato, ha adottato ed
efficacemente attuato un Modello di organizzazione,
gestione e controllo idoneo a prevenire reati della
specie di quello verificatosi».
Il presupposto di esclusione della
responsabilità: l’adozione e
l’effettiva implementazione del
Modello
Il D.lgs. 231/2001 non disciplina analiticamente la
natura e le caratteristiche del Modello di
organizzazione, limitandosi a dettare alcuni principi
di ordine generale, parametrati in funzione dei
differenti soggetti che potrebbero commettere un
reato.
La finalità del Modello è di prevedere
un
sistema di prevenzione tale da non poter essere
aggirato se non intenzionalmente, in totale sintonia con il concetto di elusione
fraudolenta previsto dall’art. 6 del
decreto.
Il Modello non è da intendersi quale strumento
statico, ma deve essere considerato, al contrario, un
apparato dinamico che permette alla società di
eliminare, attraverso una corretta e mirata
implementazione dello stesso nel corso del tempo,
eventuali mancanze che, al momento della sua
creazione, non era possibile individuare.
IL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
ADOTTATO DA S.T.A.
Obiettivi e finalità del Modello
Con l’adozione del Modello, la società
S.T.A. s.r.l.si pone l’obiettivo di dotarsi di
un sistema di controllo interno che risponda alle
finalità e alle prescrizioni del D.
Lgs.231/2001.
La finalità del Modello è di attuare un
sistema di prevenzione tale da non poter essere
aggirato se non fraudolentemente, in totale sintonia
con il concetto di elusione fraudolenta del Modello
previsto dall’art. 6 del decreto.
In particolare, mediante l’individuazione dei
processi e delle attività esposti al rischio di
reato il Modello si propone le finalità di:
-
promuovere e valorizzare in misura ancora maggiore
una cultura etica al proprio interno, in
un’ottica di correttezza e trasparenza nella
conduzione degli affari;
-
diffondere la necessaria consapevolezza in tutti
coloro che operano in nome e per conto della
Società di poter incorrere, in caso di
violazione delle disposizioni contenute nel
Modello, in un illecito sanzionabile, sul piano
penale ed amministrativo, non solo nei propri
confronti, ma anche nei confronti della
Società;
-
sottolineare che tali forme di comportamento
illecito sono sistematicamente condannate dalla
Società, in quanto sono contrarie ai
principi etico - sociali cui si attiene, oltre che
alle disposizioni di legge;
-
informare tutti gli interessati che la violazione
delle prescrizioni contenute nel Modello
organizzativo di gestione e controllo
comporterà l’applicazione di
sanzioni, ovvero la risoluzione del rapporto
contrattuale;
-
introdurre un meccanismo che consenta di istituire
un processo permanente di analisi delle
attività aziendali, volto a individuare le
aree nel cui ambito possano astrattamente
configurarsi i reati indicati dal Decreto;
-
introdurre principi di controllo a cui il sistema
organizzativo debba conformarsi così da
poter prevenire nel concreto il rischio di
commissione dei reati indicati dal Decreto nelle
specifiche attività emerse a seguito
dell’attività di analisi delle aree
sensibili;
-
istituzione dell’Organismo di Vigilanza con
il compito di vigilare sul corretto funzionamento
e l’osservanza del Modello e di curarne il
suo aggiornamento.
Elementi del Modello
Il presente Modello si fonda sui seguenti elementi,
tra loro integrati:
- Codice Etico;
- Struttura Organizzativa;
- Poteri autorizzativi e di firma;
- Attori del controllo (governance);
- Sistema di procedure;
-
Mappatura delle aree a rischio e dei controlli;
- Sistema Disciplinare;
-
Formazione e informazione relativamente al Modello
e al Decreto.