La normativa di riferimento è rappresentata
dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152,
intitolato “Testo unico sulle acque”
recante "Norme in materia ambientale",
pubblicato nella G.U. n. 88 del 14/04/2006.
Per quanto riguarda le acque meteoriche il D.L.
152/06, all’art. 113 “Acque di prima
pioggia e di lavaggio di aree esterne” precisa
che:
-
Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed
ambientali, le regioni, previo parere del
Ministero dell’Ambiente e tutela del
territorio disciplinano le forme di controllo
degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento
provenienti da reti fognarie separate ed i casi in
cui richiesto che le immissioni delle acque
meteoriche di dilavamento, effettuate tramite
altre condotte separate, siano sottoposte a
particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale
autorizzazione.
-
Le Regioni disciplinano altresì i casi in
cui può essere richiesto che le acque di
prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne
siano convogliate e opportunamente trattate in
impianti di depurazione per particolari casi nelle
quali, in relazione alle attività svolte,
vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici
impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di
sostanze che creano pregiudizio per il
raggiungimento degli obiettivi di qualità
dei corpi idrici.
-
E' comunque vietato lo scarico di acque meteoriche
nelle acque sotterranee.
La prima legge che affronta l'argomento in modo
diretto è la L.R. della Lombardia 27 maggio
1985 n.62, relativa alla "normativa sugli
insediamenti civili delle pubbliche fognature e tutela
delle acque sotterranee dell'inquinamento", dove
per la prima volta spicca la definizione di
"acque di prima pioggia".
La norma attualmente in vigore in Regione Lombardia
è il R.R. 24 Marzo 2006 n.4 che disciplina lo
smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio
delle aree esterne in attuazione dell’articolo
52 comma 1 lettera a) della Legge Regionale 12
Dicembre 2003 n. 26.
Tale Regolamento definisce “evento meteorico una
o più precipitazioni, anche tra loro
temporalmente distanziate, di altezza complessiva di
almeno 5 mm, che si verifichino o che si susseguano a
distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente
evento e definisce acque di prima pioggia quelle
corrispondenti, nella prima parte di ogni evento
meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente
distribuita sull’intera superficie scolante
servita dalla rete di raccolta acque meteoriche.
Al fine di definire le portate si assumono
coefficienti di afflusso pari a 1 per superfici
impermeabilizzate.
In sostanza viene prevista la separazione,
l’intercettazione ed il trattamento di una parte
rilevante delle acque meteoriche provenienti dal
dilavamento di superfici pavimentate a rischio di
inquinamento, definite acque di prima pioggia. Questo
volume d'acqua è considerato quello con il
più alto carico inquinante e quindi necessita
di essere raccolto in apposite vasche e trattato in
modo adeguato prima di essere inviato al corpo
recettore.
Le Regioni hanno già provveduto ad emanare
regolamenti in materia, sono di seguito elencate:
- REGIONE LIGURIA: R.R. 10 Luglio 2009 N. 4.
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REGIONE VALLE D'AOSTA: L.R. 24-08-1982 N. 59.
- REGIONE PIEMONTE: D.P.G.R. 13/R 4-12-2006
-
REGIONE VENETO: D.G.R. n. 2884 del 29 settembre
2009
-
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA: L.R. N. 16 del
05-12-2008
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REGIONE EMILIA ROMAGNA: Delib. n.2184 27-12-2007
-
REGIONE TOSCANA: L.R. 28/2010 che modifica la
Legge Regionale 20/2006
- REGIONE MARCHE: Delibera 07.02.2005 n. 157
- REGIONE UMBRIA: DGR 9 luglio 2007, n. 1171
- REGIONE ABRUZZO: L.R. 17/08
- REGIONE LAZIO: D.C.R. 27/09/07, n.42
- REGIONE CAMPANIA: D.C.R. 6/07/2007, n.1220
- REGIONE PUGLIA: D.C.E.A. n.282 21/11/03
- REGIONE BASILICATA: L.R. 17/01/94, n.3
- REGIONE CALABRIA: L.R. 03/10/97 N. 10
- REGIONE SARDEGNA: L.R. N.34 21-02-1997
- REGIONE SICILIA: L.R. 27/86